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Regolamento in vigore

L'attuale regolamento della RSU è in vigore dal 2012.

PREAMBOLO
La Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'Università degli Studi di Firenze, eletta il 5, 6 e 7 marzo 2012 è composta da 18 membri eletti dal personale tecnico-amministrativo e dai lettori di madrelingua.


La RSU rappresenta e difende i diritti e gli interessi generali dei lavoratori dell'Ateneo fiorentino. Combatte a favore della piena occupazione e contro ogni forma di lavoro precario. Difende la natura pubblica e di massa dell'Università italiana e il diritto allo studio degli studenti.


La RSU si impegna a sostenere concretamente la lotta contro ogni forma di razzismo e discriminazione nell'Ateneo fiorentino così come in Italia e all'estero. In particolare la RSU si impegna a dare concreta prova di solidarietà alla lotta delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati per il riconoscimento dei loro pieni diritti di cittadinanza in Italia e in Europa.


La RSU dell’Università degli Studi di Firenze è una organizzazione democratica che si organizza secondo il seguente Regolamento.


Art. 1 ORGANI DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
Organi della RSU sono: il Presidente, il Coordinatore/Coordinatrice, l'Assemblea plenaria.


Art. 2 PRESIDENZA DELLA RSU - ELEZIONI E COMPETENZE
I membri della RSU eleggono a voto palese il Presidente; tutti i rappresentanti godono dell'elettorato attivo e passivo.
Per queste elezioni si richiede la maggioranza dei componenti.


Il Presidente della RSU, di concerto col Coordinatore/Coordinatrice, ha il compito di provvedere alla convocazione della RSU, di disciplinarne i lavori, di curare la verbalizzazione delle riunioni e la tenuta degli atti, di formulare l'ordine del
giorno.


In caso di assenza, il Presidente viene sostituito dal Coordinatore/Coordinatrice.


Art. 3 COORDINAMENTO DELLA RSU - ELEZIONI E COMPETENZE
Il Coordinatore/Coordinatrice è il portavoce della RSU e agisce esclusivamente su mandato dell'Assemblea plenaria.
Svolge la funzione di capo delegazione durante le trattative con l'Amministrazione di Ateneo. Il Presidente coadiuva il Coordinatore/Coordinatrice e lo sostituisce in caso di temporanea assenza. Il Coordinatore/Coordinatrice viene eletto con separata votazione a voto palese e con maggioranza dei componenti.


Art. 4 SOSTITUZIONE DEGLI ORGANI DELLA RSU
Gli Organi eletti all'interno della RSU possono essere sostituiti, parzialmente o totalmente, per gravi motivi, con la maggioranza dei componenti della stessa. In caso di dimissioni volontarie, i rappresentanti sono sostituiti dal primo dei non eletti nella lista di riferimento.


Art. 5 FUNZIONAMENTO DELLA RSU
Le riunioni della RSU si svolgono di regola almeno una volta al mese su convocazione del Presidente. Può inoltre essere richiesta la convocazione della RSU su richiesta di almeno 1/3 dei componenti la RSU. La convocazione della RSU deve avvenire di regola almeno cinque giorni prima della data della riunione; per motivi di estrema urgenza essa può essere convocata per le vie brevi.


Le sedute della RSU sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti. Di norma all'inizio di ogni seduta deve essere approvato il verbale della riunione precedente.


Ove richiesto da 1/3 dei componenti la RSU, il Presidente provvede all'inserimento di un nuovo punto all'ordine del giorno. All'inizio di ogni riunione è possibile aggiungere nuovi punti all'ordine del giorno o variare l'ordine di discussione dei punti con maggioranza semplice.


La RSU, ove lo ritenga necessario, può strutturarsi in gruppi di lavoro su temi inerenti la contrattazione decentrata.
Tali gruppi sono aperti alla partecipazione di tutti i membri della RSU e possono essere integrati da esperti esterni. I gruppi di lavoro non hanno potere decisionale e ogni loro proposta deve essere approvata dall'Assemblea della RSU.


La RSU dell'Ateneo fiorentino partecipa alle attività dei coordinamenti cittadini, regionali e nazionali delle RSU.


Art. 6 DELEGAZIONE TRATTANTE
Alle trattative con l'Amministrazione universitaria partecipano tutti i membri della RSU.


Gli accordi sindacali e contrattuali decentrati sono firmati dal Coordinatore/Coordinatrice per conto della RSU quando approvati a maggioranza dei componenti la RSU.


Art. 7 DIRITTI SINDACALI
La RSU dispone, secondo le norme vigenti, di libertà sindacali, di ore di permessi sindacali, di una sede autonoma, di idonee attrezzature per il funzionamento e di spazi di affissione. La presidenza della RSU e l'Assemblea vigilano e garantiscono la piena e corretta applicazione dei diritti sindacali.


Art. 8 ASSEMBLEA PLENARIA DELLA RSU
L'Assemblea plenaria della RSU è titolare di ogni potere di indirizzo e deliberativo in merito alle scelte di tipo politicosindacale ed organizzativo. Decide su tempi e modi di consultazione dei lavoratori: convocazione delle Assemblee generali, decentrate, di settore, referendum, sia relative al personale tecnico-amministrativo, sia relative al personale insegnante di madre lingua (lettori, collaboratori ed esperti linguistici) in base alla specificità contrattuale e professionale.


Elabora, propone ed approva, su mandato dei lavoratori, le piattaforme di contrattazione e i contenuti delle singole vertenze. Sottopone al voto vincolante dell’assemblea generale del personale tecnico amministrativo e del personale
insegnante di madre lingua, ovvero per referendum, l’approvazione delle piattaforme e la definitiva sottoscrizione degli accordi.


Tutte le decisioni dell'Assemblea plenaria, ove non diversamente previsto dal presente Regolamento, sono prese a maggioranza semplice dei componenti la RSU.


La RSU decide le azioni di lotta necessarie per sostenere le vertenze sindacali a carattere locale e nazionale.


Art.9 NORMA FINALE
Il presente Regolamento può essere modificato con una maggioranza dei 2/3 dei componenti la RSU.


In tutte le operazioni di voto secondo le maggioranze richieste si fa riferimento al numero totale degli eletti nella RSU.
Le operazioni di voto, ove richiesto da un terzo dei componenti, si svolgono a scrutinio segreto

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Ultimo aggiornamento

12.04.2023

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